AGEVOLAZIONI

contributi e incentivi per le imprese

- Giugno 2011 -

 

 

Credito d’imposta per la Ricerca Scientifica

Il Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70) entrato in vigore il 14 maggio scorso ha previsto misure finalizzate allo sviluppo, in particolare mediante un incentivo per le aziende che finanziano la ricerca.

É opportuno sin da subito sottolineare che, per la piena operatività del credito d’imposta, è necessario attendere un decreto ministeriale, che ne definirà la copertura finanziaria, e l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

Natura dell’agevolazione

In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 è previsto un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o presso enti pubblici di ricerca.

 

Beneficiari

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, è pari al 90% dell’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel periodo 2008-2010 e compete in tre quote annuali.

 

Procedura e tempi

Per l’operatività è necessario attendere apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo credito d’imposta sostituisce il precedente, previsto dalla L. n.220/10, art.1, co.25, ora conseguentemente abrogato.

 

 

Contributi per la Conciliazione fra Lavoro e Famiglia

È stato pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2011, il DPCM n. 277 del 23 dicembre 2010, che contiene il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario (ex art. 9 della L. n. 53/00).

 

Natura dell’agevolazione

Progetti per la conciliazione fra lavoro e famiglia incentrati sulla maggiore flessibilità dei tempi di lavoro. Conciliare significa cercare di mediare fra opposte esigenze e se ne avverte la necessità laddove non sia opportuno sceglierne una sola, ma entrambe siano meritevoli di essere tutelate o perseguite.

Tali accordi dovranno prevedere:

- forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro;

- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

- progetti che consentano la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

 

Beneficiari

Datori di lavoro privati, asl, aziende ospedaliere; lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di impresa che realizzano progetti per la conciliazione fra lavoro e famiglia incentrati sulla maggiore flessibilità dei tempi di lavoro.

I fruitori finali sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, i soci lavoratori di cooperative, i lavoratori con contratto di somministrazione e con contratto a progetto e i lavoratori indipendenti con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

 

Misura dell’agevolazione

Contributo a copertura parziale o totale del progetto fino a un massimo di € 500.000,00.

 

Procedura e tempi

Entro 13 luglio fino alle ore 14:00 Entro il 28 ottobre 2011 fino alle ore 14:00.

 

 

Contributi per il reimpiego dei dirigenti “over 50”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Italia Lavoro S.p.A., Federmanager e Manageritalia, ha finanziato con circa 10 milioni di euro l’azione di ricollocazione a favore di dirigenti/manager disoccupati over 50. Più precisamente nell’ambito dell’Azione del sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego, sono stati previsti contributi/finanziamenti per le imprese che assumono le suddette categorie di lavoratori di cui alle mansioni ed età sopra indicati, che si configurano come aiuto di stato secondo le normative comunitarie in materia. L’incentivo a favore delle imprese che assumeranno manager over 50 in stato di disoccupazione verrà somministrato sottoforma di bonus che varierà, a seconda delle diverse modalità di contratto di lavoro che verranno concretamente applicate (contratto determinato, indeterminato, di collaborazione a progetto).

 

Destinatari dell’agevolazione

La richiesta per ottenere il contributo/bonus può essere presentata dai datori di lavoro, quindi imprese o soggetti ad esse assimilabili, aventi una o più sedi operative nel territorio nazionale, esclusivamente in riferimento ad assunzioni effettuate presso quest'ultime.

 

Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi alla richiesta di contributo, i datori di lavoro dovranno essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;

- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;

- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 oppure, in caso di assunzione di uno o più soggetti target (ex dirigenti over 50 in stato di disoccupazione) della presente iniziativa con contratto di collaborazione a progetto della durata di almeno 12 mesi, con il Regolamento (CE) n. 1998/2006.

 Inoltre, i medesimi datori di lavoro interessati alla presente iniziativa dovranno dichiarare:

- di non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali;

- che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2);

- di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge;

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383 (ovvero che nell’appalto non si è avvalso di piani individuali di emersione);

- di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche o prive di personalità giuridica) di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di non aver licenziato, nei 12 mesi precedenti, dirigenti, anche appartenenti a società collegate o facenti parte del medesimo gruppo.

 

Misura dell’agevolazione

Le tipologie di contributi sono le seguenti:

- bonus assunzionale a fronte di una assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- bonus assunzionale a fronte di una assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno 24 mesi;

- bonus assunzionale a fronte di una assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione a progetto per almeno 12 mesi.

Il contributo all'inserimento del dirigente over 50 disoccupato, cumulabile con gli eventuali sgravi contributivi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, è fissato in:

- € 10.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 24 mesi, che saranno erogati al netto delle eventuali ritenute previste dalla legge (4% di trattenute alla fonte ex D.P.R. 600/73);

- € 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, che saranno erogati al netto delle eventuali ritenute previste dalla legge (4% di trattenute alla fonte ex D.P.R. 600/73);

- € 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con contratto di collaborazione a progetto di almeno 12 mesi, che saranno erogati al netto delle eventuali ritenute previste dalla legge. Il contributo in questione potrà essere concesso solo nel caso di un contratto di collaborazione a progetto che preveda un compenso di importo minimo annuo lordo pari ad € 42.000,00 (Euro quarantaduemila/00).

 

Procedura e tempi

Potranno essere ammesse al contributo/bonus in commento esclusivamente le richieste che si riferiscono alle assunzioni effettuate a partire dal 21/12/2010 – e, pertanto, non avranno effetto retroattivo – e non oltre il 30/11/2011, salvo proroga del presente avviso che sarà tempestivamente comunicata nelle stesse forme previste per la sua pubblicazione ovvero sulla sezione di portale dedicata al progetto www.servizilavoro.it, nonché sul sito istituzionale www.italialavoro.it, nonché su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

 

 

Proroga della moratoria sui debiti delle Pmi

Proroga di 6 mesi dell’avviso comune, ossia possibilità di chiedere sino al 31 luglio 2011 la moratoria dei finanziamenti che non hanno usufruito della sospensione. Possibile allungamento per i mutui/finanziamenti chirografari ed ipotecari di 2 o 3 anni che hanno già avuto la sospensione, per garantire se necessario un sostegno alla liquidità delle imprese. Per chi lo richieda, possibilità di utilizzare strumenti per gestire il rischio di tasso per i mutui interessati all’allungamento.

 

Beneficiari

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell’azienda.

Qualora un’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse

 

Mutui e Leasing oggetto della sospensione

Possono beneficiare della sospensione:

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

Æ     durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;

Æ     al termine l’impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

 

Procedura e tempi

L’ABI ha concordato con le associazioni d’impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all’attuazione di uno o più punti dell’Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza. L’accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il fac-simile del modello è prelevabile dal sito web http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10531%20.

 

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)